CULTURA E PROFESSIONE ETS

ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I – REGOLE GENERALI

Art. 1 – L’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è denominata “Cultura e Professione ETS” (indicata in seguito anche come l’Associazione) e rappresenta un organismo di categoria avente per finalità la ricerca, la formazione e l’intervento nella politica professionale, rivolta a tutti i soggetti che esercitano l’attività professionale di Psicologo e che si occupano, studiano e insegnano i molteplici aspetti della Psicologia.

Essa raccoglie psicologi e laureati magistrali in Psicologia.

Art. 2 – FONTI NORMATIVE

L’Associazione è disciplinata dalla Legge italiana applicabile agli ETS integrata da quanto riportato dal presente Statuto e meglio specificata dal Regolamento Interno, facoltativo, deliberato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. E’ regolata altresì dalle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Le comunicazioni ufficiali interne all’Associazione avvengono perlopiù per via informatica. Sarà cura di ogni socio aggiornare l’Associazione sui propri riferimenti informatici.

Ciascun associato è tenuto al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, pena l’esclusione dal rapporto associativo.

Art. 3 – SEDE E DURATA

L’Associazione “Cultura e Professione” ha sede legale in Roma e sviluppa le proprie attività in tutto il territorio italiano.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – SCOPI

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, di politica professionale, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L’Associazione intende promuovere, tanto all’interno della comunità scientifico¬-professionale quanto nei confronti della società civile, le competenze proprie della Psicologia e delle sue specializzazioni, finalizzate alla ricerca, alla conoscenza, alla formazione e all’intervento sul singolo, i sistemi familiari, il gruppo, le organizzazioni e i sistemi di convivenza sociale.

L’Associazione sostiene l’unitarietà della professione di Psicologo in qualunque contesto di esercizio essa venga esercitata.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà anche le seguenti attività di interesse generale:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d D.Lgs. 117/2017);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h D.Lgs. 117/2017);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i D.Lgs. 117/2017);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w D.Lgs. 117/2017).

In particolare l’Associazione si propone:
a) di dare impulso alla pluralità di funzioni e di competenze in cui la professione di psicologo si declina e si esprime, promuovendone una meditata e vigorosa espansione; sostenendo e incentivando i nuovi ambiti entro cui la professione si sviluppa ed evidenziando le nuove domande di psicologia che si delineano; anche attraverso la diffusione di articoli e informative con strumenti multimediali;
b) di stimolare, in tutte le forme possibili, l’interscambio tra professionisti, tra lavoro in regime di libera professione e lavoro dipendente, tra settore pubblico e e privato e privato sociale, tra diverse aree di esercizio professionale, nella consapevolezza che tale interscambio costituisca una condizione basilare per la crescita culturale e per lo sviluppo della professione;
c) di operare per il consolidamento in ogni contesto e ad ogni livello, dell’autonomia professionale dello psicologo, che è premessa indispensabile per la significatività delle prestazioni e per un’efficace collaborazione interdisciplinare con altri professionisti;
d) di tutelare e promuovere lo specifico riconoscimento del lavoro psicologico nei diversi luoghi in cui il profilo di Psicologo non trova un’adeguata rappresentazione a livello culturale, giuridico ed economico;
e) di promuovere presso gli associati, gli psicologi, gli studenti di psicologia, le Associazioni, le Istituzioni che si occupano a vario titolo di psicologia, informazioni riguardo alla deontologia e allo sviluppo della professione, anche attraverso la diffusione di materiale apposito, e lo sviluppo di social network e piattaforme di comunicazione internet;
f) di dare vita, di sostenere, di partecipare ad Enti, a Istituzioni, a organizzazioni, a associazioni, a strutture, a iniziative, capaci di promuovere la professione di psicologo nel tessuto culturale e sociale; di interessarsi alla qualità della formazione psicologica nelle diverse forme in cui essa si realizza;
g) di intervenire nei momenti di dibattito e di confronto democratico più rilevanti per la professione, formulando proposte, orientamenti e candidature per i diversi organi di rappresentanza professionale, con particolare riferimento alle articolazioni della struttura ordinistica e previdenziale;
h) di promuovere lo sviluppo e l’interazione professionale attraverso l’uso consapevole e regolato delle nuove tecnologie informatiche della rete internet e delle sue applicazioni;
i) di promuovere ogni forma di assistenza e protezione in favore degli psicologi sia di carattere organizzativo, associativo che di tipo integrativo nel campo sanitario, previdenziale ed assicurativo.

Inoltre, potrà compiere qualunque altra attività accessoria e strumentale per il raggiungimento dello scopo associativo e per il suo sviluppo e la sua promozione sul territorio nazionale.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione promuove diverse attività. A titolo esemplificativo:

  • costituzione di commissioni o comitati scientifici e/o culturali;
  • apertura di sezioni territoriali provinciali e regionali;
  • sviluppo di forum professionali, siti e piattaforme internet, reti etc.;
  • attività di formazione anche a distanza mediante webinar e corsi on-line;
  • promozione di convegni, manifestazioni ed eventi anche a distanza;
  • elaborazione e condivisione di testi scritti anche attraverso i social media sui temi e gli scopi associativi;
  • sviluppo di attività sociali, culturali e di svago per la promozione di gruppi professionali;
  • sviluppo di convenzioni nei campi previdenziali, sanitari, assistenziali e del tempo libero per la fruizione agevolata di servizi da parte degli associati.

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione od erogazione di beni e servizi in modo non prevalente, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è esclusivamente ed interamente destinato al raggiungimento degli scopi associativi ed è costituito da:
a) capitale iniziale versato dai soci fondatori;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti mediante l’impiego degli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali regolarmente approvati;
c) da donazioni, erogazioni liberali e/o lasciti di carattere straordinario;
d) da beni mobili ed immobili eventualmente ricevuti in donazione;
e) da qualunque altra donazione a carattere straordinario pervenga all’Associazione per il raggiungimento del fine sociale.

Costituiscono entrate utilizzabili per il supporto delle attività correnti dell’esercizio:
a) le quote associative annualmente determinate dal Consiglio Direttivo e corrisposte dai soci;
b) i contributi straordinari annualmente proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci, corrisposti dai soci;
c) eventuali sovvenzioni e contributi da parte di altre Associazioni, Enti pubblici e privati;
d) contributi specifici, sponsorizzazioni o altre entrate percepiti in occasione di manifestazioni, eventi, convegni o partecipazioni ai medesimi da parte dell’Associazione;
e) eventuali sovvenzioni o introiti che possano provenire dall’attività del sito o dei siti dell’Associazione;
f) qualunque altra entrata che pervenga all’Associazione per il raggiungimento del fine sociale, nel rispetto della chiarezza istituzionale e della trasparenza procedurale.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 6 – BILANCI DI ESERCIZIO

L’esercizio economico-finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione redige annualmente un Bilancio di Esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere provvede:
a) alla predisposizione e presentazione del progetto di bilancio preventivo all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il 30 novembre di ogni anno;
b) alla presentazione del progetto di bilancio consuntivo all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci, unitamente alla relazione del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, se esistenti, devono essere trasmessi, anche per posta elettronica, ai Soci aventi diritto di voto, prima della data fissata per l’Assemblea.

TITOLO II – I RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 7 – SOCI

L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci. Essi hanno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire delle strutture e delle attrezzature a loro disposizione, di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Presidente.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio dei Probiviri in occasione della successiva convocazione. La decisione del Consiglio dei Probiviri è definitiva.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di Socio si acquisisce per delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

L’Assemblea dei Soci qualora ricorrano accertati motivi di conflitto di interesse o incompatibilità può esercitare alla prima assemblea il diritto di veto alla iscrizione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. In tal caso l’interessato può chiedere, secondo la procedura di cui al precedente comma 3, il pronunciamento del Consiglio dei Probiviri.

La qualità di socio è personale e non è trasmissibile ad altri a nessun titolo;

I soci dell’Associazione si distinguono in:
I Soci Fondatori
II Soci Ordinari

Partecipano inoltre alle attività associative i Volontari che hanno diritto di presenziare all’Assemblea dei soci, senza diritto di voto.

I. Sono soci Fondatori i soci iscritti all’Associazione alla data dell’assemblea straordinaria che approva il presente Statuto. Sono obbligati al versamento della quota annuale di associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere nominati nel Consiglio Direttivo. Nelle delibere modificative del presente statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.

II. Sono soci ordinari i soci che contribuiscono attivamente e con continuità alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione. Sono obbligati al versamento della quota annuale di associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza superiore a 2/3 dei suoi componenti. La qualifica di Socio ordinario si acquisisce dopo la comprovata partecipazione alle attività sociali e l’iscrizione nel registro dei Volontari dell’Associazione per almeno un’annualità. La nomina a socio ordinario può avvenire anche in assenza di apposita istanza e ha effetto previa accettazione da parte dell’interessato.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere nominati nel Consiglio Direttivo.

Sono considerati Volontari le persone simpatizzanti dell’Associazione che partecipano attivamente agli scopi sociali e che vengono inclusi in tutte le comunicazioni riguardanti le iniziative dell’Associazione. I volontari vengono iscritti in apposito registro identificativo tenuto presso l’Associazione e possono partecipare a tutte le attività associative dove non motivatamente esclusi.

Tutte le comunicazioni associative ai soci ed ai volontari di regola avvengono validamente per posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi informatici comunicati all’atto dell’iscrizione e aggiornati a cura degli associati.

Le comunicazioni associative possono anche avvenire per mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Associazione in area riservata.

Art. 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci e i volontari sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi statutari, nello spirito di rapporti di rispetto reciproco.

Tutti i soci e i volontari hanno la possibilità di partecipare alle attività associative, di proporre nuove iniziative e concorrere all’apertura di sezioni o sedi territoriali, previa delibera del Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori e Ordinari iscritti e non dichiarati decaduti al 1 gennaio di ogni anno sono tenuti al pagamento della quota associativa annua entro il 31 gennaio dell’anno medesimo.

I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti a contribuire con la partecipazione attiva personale alla realizzazione delle finalità sociali.

Tutti i soci e i volontari sono tenuti ad onorare il buon nome dell’Associazione e a non porre in essere comportamenti in conflitto con gli scopi e gli interessi dell’Associazione, condividendone le finalità ed operando secondo coscienza e conoscenza.

Art. 9 – CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di Socio o di Volontario si conserva rispettando lo Statuto e il Regolamento associativo e ottemperando al pagamento, se dovuti, dei contributi ordinari e straordinari proposti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea dei Soci.

Il socio e il volontario possono recedere dal rapporto associativo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, anche vie e-mail, al Presidente dell’Associazione con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. La comunicazione è un atto unilaterale immediatamente efficace allo scadere dei dieci giorni lavorativi, che non necessita ratifica del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi le circostanze, può invitare il socio o il volontario a riconsiderare la propria determinazione. Decorsi 30 giorni dalla eventuale richiesta del Consiglio Direttivo, senza riscontro positivo, il rapporto con il socio o il volontario si intende definitivamente cessato.

L’accertata violazione dello Statuto e/o del Regolamento e comunque quando la condotta del Socio abbia pregiudicato il buon andamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo avvia un’istruttoria di verifica il cui esito può essere un richiamo formale e anche la perdita della qualifica di socio, previa ratifica dell’Assemblea dei Soci.

Qualora i Soci, sollecitati al pagamento, rimangano morosi di almeno una quota annuale, perdono la qualità di socio, previa delibera motivata da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde, altresì, per:
a) decesso del socio essendo la qualifica non trasmissibile a nessun titolo;
b) delibera motivata del Consiglio direttivo, ratificata dall’Assemblea dei Soci;
c) mancata presenza non giustificata ad almeno 4 riunioni dell’organo statutario di appartenenza;
d) mancata ed ingiustificata partecipazione alle attività sociali da parte dei soci Fondatori e Ordinari per almeno due anni consecutivi;
e) aver commesso azioni ritenute disonorevoli nei confronti dell’Associazione;
f) accertata grave violazione della deontologia professionale.

La decadenza è comunicata al socio o volontario dal Presidente via e-mail certificata ed ha effetto immediato.

Nei 60 giorni successivi l’interessato può proporre ricorso motivato, indirizzato al Presidente che investirà il Consiglio dei Probiviri che potrà rimettere la decisione all’attenzione del solo Consiglio Direttivo.

In caso di revoca del provvedimento di decadenza questa dovrà essere comunicata alla prima Assemblea dei Soci utile per ratifica. In caso di mancata ratifica da parte dell’Assemblea il provvedimento di decadenza si intenderà confermato ex tunc.

Il Presidente informerà il socio dell’iter procedurale fino alla definitiva decisione dell’Assemblea.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 10 – ORGANI STATUTARI

Sono organi dell’Associazione:
I- l’Assemblea dei Soci
II- il Consiglio Direttivo
III- il Presidente
IV- il Tesoriere
V- il Consiglio dei Probiviri
VI- il Comitato Scientifico, facoltativo
VII- Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, facoltativi

La partecipazione agli Organi Statutari ed associativi si intende sempre a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese vive documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente, sostenute per specifici incarichi.

Il Presidente, può autorizzare l’erogazione di somme in via anticipata, da rendicontare, ove ricorrano motivate circostanze.

Art.11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta dai soci, aventi diritto di voto, in regola con i versamenti e le contribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari. I Volontari possono partecipare senza diritto al voto. Gli associati sulla cui esclusione l’Assemblea è chiamata a deliberare, non possono partecipare.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dal Presidente, mediante comunicazione scritta, da effettuarsi di norma via e¬mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo a documentarne la data di trasmissione, indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun socio, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, almeno 7 (sette) in casi di motivata urgenza.

La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche in audio o tele conferenza secondo le indicazioni inserite nella convocazione.

L’Assemblea può essere convocata anche quando ne è fatta richiesta motivata indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo corredati dalla relazione annuale delle attività associative.

Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio nell’Assemblea mediante delega scritta; nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci.

L’Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente, o in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro socio nominato dall’Assemblea, la quale nomina anche un Segretario.

Il Presidente dell’Assemblea, unitamente al Segretario, constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita se sono presenti, anche in via telematica e per delega, secondo le indicazioni inserite nella convocazione, almeno metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

L’Assemblea delibera in ordine a:
a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e destinazione o copertura, rispettivamente dell’avanzo o disavanzo di gestione; ¬
b) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo le maggioranze indicate all’art. 13; ¬
c) esclusione dei soci; ¬
d) indirizzi e direttive generali dell’Associazione, contenute nel piano annuale delle attività predisposto dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo;
e) approvazione del Regolamento interno dell’Associazione;
f) ratifica della nomina di nuovi Soci Ordinari operata da parte del Consiglio Direttivo;
g) proposte al Consiglio Direttivo di modifiche allo Statuto ed ai regolamenti approvati;
h) approvazione delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
i) quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Delle riunioni dell’Assemblea e delle delibere viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea si costituisce in seduta straordinaria per deliberare modifiche allo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria per deliberare le modifiche allo Statuto è validamente costituita se sono presenti, anche in via telematica e per delega, secondo le indicazioni inserite nella convocazione, almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, tra cui la maggioranza dei Soci Fondatori.

L’Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita se sono presenti, anche in via telematica e per delega, secondo le indicazioni inserite nella convocazione, almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella delibera dovrà essere individuata altra Associazione per la devoluzione del patrimonio.

Art.13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione (di seguito indicato anche come il Consiglio) ed è composto da cinque Consiglieri dei quali:

  • due sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea nell’ambito dei Soci Ordinari; ciascun socio può esprimere due preferenze.
  • due sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea nell’ambito dei Soci Fondatori; ciascun socio può esprimere due preferenze;
  • uno è nominato dall’Assemblea su indicazione dei Soci Fondatori.

Qualora non vi fossero sufficienti Soci ordinari per ricoprire la carica di consigliere, o non dessero la loro disponibilità, i posti previsti per i Soci ordinari saranno ricoperti da Soci fondatori. Qualora non vi fossero sufficienti Soci fondatori per ricoprire la carica di consigliere, o non dessero la loro disponibilità, i posti previsti per i Soci fondatori saranno ricoperti da Soci ordinari.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri del Consiglio, alla prima riunione utile l’Assemblea provvede alla loro sostituzione tramite elezione o nomina nel rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Il Consiglio rimane in carica 4 (quattro) anni ed i propri membri possono essere confermati per non più di altre due volte consecutive.

Il Consiglio, con apposita delibera, può precisare le funzioni attribuite a ciascun consigliere nell’ambito della propria carica.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque una volta all’anno per deliberare:
a) in ordine alla proposta di bilancio consuntivo e preventivo da presentare per l’approvazione in Assemblea;
b) in ordine all’ammontare della quota sociale annuale per gli associati fondatori e ordinari.

Il Consiglio è convocato anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, mediante comunicazione, da effettuarsi anche via e¬mail, indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun membro, almeno sei (6) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle modalità che precedono, il Consiglio è validamente convocato quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, anche per via telematica, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Sono consentite le riunioni per via telematica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, trascritto su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni per il raggiungimento degli scopi associativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo esso:

  • elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario (facoltativo) e il Tesoriere.
  • sovrintende alla gestione delle attività ordinarie, all’autorizzazione delle spese e all’accertamento delle entrate;
  • pone in essere gli atti e le iniziative necessarie all’attuazione ed al raggiungimento degli scopi associativi, salvo quelli demandati all’Assemblea;
  • gestisce il patrimonio dell’Associazione;
  • delibera sull’ammissione di nuovi soci ordinari e dei volontari;
  • verifica e commina le sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento;
  • procede all’assunzione di dipendenti, impiegati e collaboratori determinandone la retribuzione;
  • provvede alla nomina del Consiglio dei Probiviri e alla eventuale nomina del Comitato Scientifico;
  • delibera l’apertura di sedi regionali e nomina per ciascuna di esse un Referente per il coordinamento delle attività che verranno svolte; il Referente regionale risponde direttamente al Consiglio; il Referente deve essere scelto tra i Soci dell’associazione;
  • propone all’Assemblea l’esclusione dei soci, su parere del Consiglio dei Probiviri;
  • propone le modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento;
  • approva la relazione annuale sulle attività dell’Associazione predisposta dal Presidente;
  • organizza i congressi ed i convegni scientifici dell’Associazione, svolge le funzioni di Comitato Scientifico nei periodi in cui questo è vacante;
  • vigila su tutto quanto riveste interesse per il buon funzionamento dell’Associazione e riferisce all’Assemblea;
  • predispone il Regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Il segretario non costituisce organo statutario ed ha il compito di provvedere alla corretta verbalizzazione delle adunanze del Consiglio direttivo e di provvedere alle formalità di convocazione del Consiglio Direttivo e di coadiuvare il Presidente. La figura del segretario può essere ricoperta anche dal Tesoriere o dal Presidente.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti restano in carica sino a quando l’Assemblea dei Soci, convocata senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio. Tale convocazione è realizzata dal Consiglio rimanente con le abituali modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.

Art.14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti, all’interno dei suoi componenti, dal Consiglio Direttivo nella prima seduta di insediamento, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di altre due volte consecutive.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente e ha il compito di;
a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, definendo le materie all’ordine del giorno;
b) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
c) predisporre la relazione annuale sulle attività dell’Associazione che deve essere approvata dal Consiglio e presentarla in Assemblea;
d) firmare i contratti e i documenti che impegnano giuridicamente l’Associazione;
e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo;
f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi, dai regolamenti e dalle delibere.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta l’Associazione, sorveglia il regolare svolgimento della vita associativa nel rispetto dello Statuto e verifica l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Art. 15 – TESORIERE

Il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di altre due volte consecutive.

Ha la responsabilità dei fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, cura la corretta tenuta della contabilità, predispone i bilanci da sottoporre al Consiglio per la proposta di approvazione all’Assemblea, cura il tesseramento annuale degli associati.

Il Tesoriere, in assenza della nomina del Segretario, provvede alla conservazione dei verbali, si occupa dell’archivio, tiene aggiornato l’elenco ufficiale degli associati, supporta il Presidente nel coordinare ed armonizzare l’operato dei diversi organi dell’Associazione e controlla l’adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell’Associazione stessa al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

Art. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

L’Associazione può dotarsi di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile, e due supplenti, o in alternativa da un Revisore Unico scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. Il Collegio dei sindaci o Il Revisore Unico rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. Il Collegio dei sindaci provvede, nella sua prima riunione, ad eleggere il Presidente tra i suoi componenti.

L’Assemblea dei Soci stabilisce se nominare un Revisore Unico o piuttosto un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei sindaci o il Revisore Unico è nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci ed è incaricato di svolgere la revisione legale dei conti e il controllo della gestione come previsto dal codice civile. Si possono esprimere tante preferenze quanti i posti da ricoprire.

Il Collegio dei Sindaci o Revisore Unico predispone una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull’andamento della gestione ed esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni.

Art. 17 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico può essere eletto dal Consiglio Direttivo e si compone di tre o più membri scelti tra i Soci o tra persone esterne all’Associazione. Si possono esprimere tante preferenze quanti i posti da ricoprire. Al Comitato Scientifico possono essere aggiunti componenti anche nel corso del mandato del Comitato stesso, nelle medesime modalità.

Affianca il Consiglio nel promuovere le attività scientifiche, curandone l’organizzazione e lo svolgimento. Rimane in carica quattro anni ed i propri membri sono rieleggibili per non più di altri due mandati consecutivi.

Il Comitato Scientifico può essere invitato dal Consiglio Direttivo a partecipare alle Assemblee dell’Associazione con funzione consultiva.

Art. 18 – IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio dei Probiviri è eletto dal Consiglio Direttivo, si compone di tre membri scelti tra i Soci fondatori e ordinari. Rimane in carica quattro anni ed i propri membri sono rieleggibili per non più di altri due mandati consecutivi. Si possono esprimere tante preferenze quanti i posti da ricoprire.

Ha il compito di deliberare sulle controversie tra Associazione e Soci e tra i Soci con riferimento al corretto sviluppo del rapporto associativo.

Vigila sulla correttezza morale e professionale dei soci e ad esso possono essere demandate valutazioni sul corretto comportamento dei Soci nel rispetto dello spirito Associativo.

In caso di impugnativa del provvedimento di espulsione da parte di un socio, può rinviare nuovamente la decisione al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA

Il Consiglio Direttivo in carica al momento della modifica dello Statuto, resta in carica nella sua composizione fino alla sua scadenza naturale.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo attualmente in carica, il Consiglio provvede alla loro sostituzione tramite cooptazione di soci fondatori o ordinari, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall’Assemblea. Tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci successiva alla cooptazione stessa.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, l’Assemblea degli associati dovrà determinare le modalità della liquidazione del patrimonio associativo e provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, anche fra non associati, stabilendone i relativi poteri e l’eventuale compenso. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 21 – DECORRENZA E RINVII NORMATIVI

Il presente Statuto entra in vigore alla data odierna di approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

La risoluzione di eventuali controversie nei rapporti tra l’Associazione e gli associati, o tra gli associati medesimi, nello svolgimento delle attività Associative e in relazione al rapporto associativo, sarà preliminarmente devoluta al Consiglio dei Probiviri, e solo successivamente, qualora non si addivenga ad una composizione bonaria potrà essere adita l’autorità giudiziaria, ad eccezione di quelle controversie rimesse d’ufficio alla competenza dell’autorità giudiziaria,

Le decisioni del Consiglio dei Probiviri non sono appellabili dai Soci che ne riconoscono la competenza preliminare nei rapporti associativi.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi applicabili alle Associazioni.